Descrizione
COMUNE DI CELICO
(Provincia di COSENZA)
Ordinanza n° 17 del 19 giugno 2023
Prot. n°
IL SINDACO
Premesso che l’approssimarsi delle condizioni climatiche tipiche della stagione estiva rende elevato il rischio di incendi nonché, di terreni incolti e /o abbandonati, con conseguente pregiudizio per l’incolumità di persone, beni e patrimonio ambientale.
Accertato che lo stato di abbandono e l’incuria da parte di privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all’interno del territorio comunale, comporta il proliferare di vegetazione, rovi, sterpaglie, rami secchi caduti da alberi che, per le elevate temperature estive, possono rappresentare causa predominante di incendi.
Considerato che la mancata pulizia di fondi confinanti con le pubbliche strade può creare problemi anche alla sicurezza della circolazione, limitando di fatto le condizioni di visibilità.
Ritenuto necessario predisporre in tempo utile tutte le misure idonee a prevenire l’insorgere ed il propagarsi di incendi nonché a contenere qualsivoglia pericolo ed ostacolo alla circolazione;
Visto il D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.,
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S. di cui al D.P.R. 16/12/1993, n. 495;
Viste le leggi 07/08/1990 n. 241 e 11/02/2005 n. 15 e ss.mm.ii;
Visto l’art. 15 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l’incolumità pubblica.
Vista la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”.
Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2017 n. 51 “Norme di attuazione della Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”.
Visto il Capo III del D.Lgs. n. 139/2006 in materia di “Prevenzione incendi”
ORDINA
Entro la data perentoria del 30 giugno 2023
- a tutti i proprietari, affittuari, possessori, enfiteuti, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, ricadenti nel territorio comunale, di procedere alla pulitura degli stessi da rovi, sterpaglie, rami e da quant’altro possa essere veicolo di incendio.
- a tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico, nonché agli Enti Proprietari delle Strade (ANAS – PROVINCIA), esistenti in tutto il territorio del Comune ed allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, di provvedere a quanto di seguito specificato:
a) taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
b) potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
c) rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.
AVVISA
Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose.
Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant’altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.
È fatto obbligo durante l’effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessario alla realizzazione dell’intervento.
L’Amministrazione Comunale, previa ingiunzione, si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio di dette opere a spesa degli obbligati ove non fossero eseguite.
ORDINA ALTRESI’
Nel periodo compreso tra il 30 giugno e il 30 settembre, facendo salva la facoltà di estendere tale periodo in relazione all’andamento climatico, il divieto assoluto di:
- accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie o residui di lavorazione delle utilizzazioni boschive e di pulitura fondi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
- abbandonare sul terreno qualunque tipo di materiale, acceso o allo stato di brace, che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- ai conduttori di automezzi, di fermare il veicolo a caldo al di sopra di sterpi o di materiale vegetale secco possibilmente infiammabile.
AVVISA
L’accensione del fuoco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, ricreativi e di studio soggiornano temporaneamente nei boschi o in spazi verdi, solo nelle aree pic-nic all’uopo attrezzate e comunque adottando le necessarie cautele, ripulendo preventivamente l’area da foglie, erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, impedendo la dispersione della brace e delle scintille ed adoperandosi per il completo spegnimento prima dell’abbandono.
Le manifestazioni pirotecniche potranno essere consentite solo previa richiesta di autorizzazione, corredata da documentazione che attesti la dotazione di appositi mezzi e squadre Antincendio abilitate a presidiare per tutta la durata dell’attività pirotecnica le aree interessate e comunque in grado di controllare l’eventuale innesco e/o propagazione di incendi.
AVVERTE
- che nel caso di mancata osservanza delle suddette disposizioni ai trasgressori verrà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,83 a € 516,46;
- che nel caso di procurato incendio a seguito dell’esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendi durante il periodo dal 30 giugno al 30 settembre sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1032,00 e non superiore a EURO 10.329,00 ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000 e ss.mm.
- che a carico degli inadempienti verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all’autorità Giudiziaria Competente ai sensi dell’art. 650 del C.P.
DISPONE
Che la Presente Ordinanza venga:
- pubblicata all’ Albo Pretorio del Comune;
- affissa e resa pubblica mediante manifesti su tutto il territorio Comunale;
- trasmessa, per quanto di competenza, alla Prefettura di Cosenza, al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Spezzano e Camigliatello;
- al Comando Stazione Carabinieri di Celico e Camigliatello; al Comando di Polizia Locale di Celico;
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza; alla Regione Calabria Dipartimento Protezione Civile; ad ANAS S.p.a.; alla Provincia di Cosenza Sett. Viabilità.
Che Le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale vigilino sul rispetto della Presente Ordinanza, adottando gli eventuali provvedimenti sanzionatori.
RICORDA
Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l’incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti amministrazioni:
Comando Provinciale Vigili del Fuoco tel. 115
Corpo Carabinieri/Forestali tel. 1515
Polizia Locale di Celico tel. 0984.435004
Locale Comando Carabinieri tel. 112
INFORMA
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni, ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Calabria entro 60 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, nelle forme e modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.
addì 19/06/2023
IL SINDACO
Avv. Matteo Francesco Lettieri
A cura di
Allegati
Contenuti correlati
Ultimo aggiornamento: 21 giugno 2023, 10:48