Descrizione
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il 7 maggio p.v..
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La presenza dell’elettore all’estero deve essere di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione (8 e 9 giugno 2025).
Allegato alla presente si trova l’apposito modello di opzione, utilizzabile dagli elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.
Pec: servizidemografici@pec.comunedicelico.it
mail: servizidemografici@comunedicelico.it
Dalla residenza Municipale
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Ultimo aggiornamento: 16 aprile 2025, 19:47